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Amoris Laetitia I dubia 7

Maggio 24, 2017

Riprendiamo, dopo una lunga pausa di cui mi scuso…

Dubbio numero 3:

Dopo “Amoris laetitia” n. 301 è ancora possibile affermare che una persona che vive abitualmente in contraddizione con un comandamento della legge di Dio, come ad esempio quello che proibisce l’adulterio (cfr. Mt 19, 3-9), si trova in situazione oggettiva di peccato grave abituale (cfr. Pontificio consiglio per i testi legislativi, Dichiarazione del 24 giugno 2000)?

Nel paragrafo 301 “Amoris laetitia” ricorda che “la Chiesa possiede una solida riflessione circa i condizionamenti e le circostanze attenuanti”. E conclude che “per questo non è più possibile dire che tutti coloro che si trovano in qualche situazione cosiddetta ‘irregolare’ vivano in stato di peccato mortale, privi della grazia santificante”. Nella Dichiarazione del 24 giugno del 2000 il Pontificio consiglio per i testi legislativi mirava a chiarire il canone 915 del Codice di Diritto Canonico, che afferma che quanti “ostinatamente persistono in peccato grave manifesto, non devono essere ammessi alla Santa Comunione”. La Dichiarazione del Pontificio consiglio afferma che questo canone è applicabile anche ai fedeli che sono divorziati e risposati civilmente. Essa chiarisce che il “peccato grave” dev’essere compreso oggettivamente, dato che il ministro dell’Eucarestia non ha mezzi per giudicare l’imputabilità soggettiva della persona. Così, per la Dichiarazione, la questione dell’ammissione ai sacramenti riguarda il giudizio della situazione di vita oggettiva della persona e non il giudizio che questa persona si trova in stato di peccato mortale. Infatti soggettivamente potrebbe non essere pienamente imputabile, o non esserlo per nulla. Lungo la stessa linea, nella sua enciclica “Ecclesia de Eucharistia”, n. 37, San Giovanni Paolo II ricorda che “il giudizio sullo stato di grazia di una persona riguarda ovviamente solo la persona coinvolta, dal momento che è questione di esaminare la coscienza”. Quindi, la distinzione riferita da “Amoris laetitia” tra la situazione soggettiva di peccato mortale e la situazione oggettiva di peccato grave è ben stabilita nell’insegnamento della Chiesa. Giovanni Paolo II, tuttavia, continua a insistere che “in caso di condotta pubblica che è seriamente, chiaramente e stabilmente contraria alla norma morale, la Chiesa, nella sua preoccupazione pastorale per il buon ordine della comunità e per il rispetto dei sacramenti, non può fallire nel sentirsi direttamente implicata”. Egli così riafferma l’insegnamento del canone 915 sopra menzionato. La questione 3 dei “dubia” vorrebbe così chiarire se, anche dopo “Amoris laetitia”, è ancora possibile dire che le persone che abitualmente vivono in contraddizione al comandamento della legge di Dio vivono in oggettiva situazione di grave peccato abituale, anche se, per qualche ragione, non è certo che essi siano soggettivamente imputabili per la loro abituale trasgressione. *

 

Anche qui faccio, sinceramente, fatica a capire dove sta il problema. Il paragrafo 301 inizia dicendo: “[…] mai si pensi di ridurre le esigenze del Vangelo”.

Quindi la risposta è chiaramente sì, ma tutto il discorso del Papa è sulla responsabilità soggettiva, in piena conformità con la tradizione della Chiesa citata. Tanto è vero che alla fine gli stessi cardinali dicono che c’è un concetto generale “le persone che abitualmente vivono in contraddizione al comandamento della legge di Dio vivono in oggettiva situazione di grave peccato abituale” e concludono però “anche se, per qualche ragione, non è certo che essi siano soggettivamente imputabili per la loro abituale trasgressione”. Cioè vivono in peccato, ma, può capitare che, per qualche ragione non si possa imputare loro quel peccato… che è esattamente quello che dice il Papa… quindi o io non ho capito (il che può essere benissimo) o questo dubbio non ha molta ragione di essere…

Questo discorso però mi fa riflettere, proprio su quanto affermato dai cardinali e che ho già segnalato. La Chiesa prevede, lo abbiamo già visto, la possibilità per due conviventi (divorziati e risposati o meno) la possibilità di accedere ai sacramenti se scelgono di vivere in castità, cioè non compiendo gli atti propri degli sposi. Bene, ma se due persone si trovano in questa situazione (possibile secondo la Chiesa) come fa il ministro dell’Eucarestia e/o la gente che partecipa all’Eucarestia a saperlo? Anzi, essendo una questione intima, pochi dovrebbero saperlo, solo il confessore e il Padre Spirituale, ma chi guarda vede due conviventi o due divorziati risposati che accedono alla comunione, e lo fanno avendone pieno diritto (perché vivono in castità), ma rischiando di dare scandalo a chi osserva e non sa (e non è previsto che sappia). Questo è un dubbio mio, chissà se c’è una risposta…